L’art. 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, prevede che le amministrazioni del Comparto unico, prima di dar corso alla copertura dei posti vacanti, devono verificare, presso l’Ufficio unico del sistema integrato di Comparto, la sussistenza di situazioni di eccedenza in altre amministrazioni del Comparto medesimo; di tale verifica va dato atto nell’ambito degli avvisi di mobilità o nei bandi di reclutamento.
La predetta disposizione tende, dunque, ad evitare il collocamento in disponibilità del personale in esubero che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 22 della medesima L.R. n. 18/2016, le amministrazioni del Comparto unico sono tenute a rilevare eventuali eccedenze di personale nel proprio ambito secondo la disciplina recata dall’art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le seguenti precisazioni:
- le comunicazioni si intendono riferite alle organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto unico e all’Ufficio unico;
- ai fini dell’eventuale riallocazione del personale in eccedenza, l’amministrazione di appartenenza verifica la relativa possibilità nell’ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. In caso di esito negativo, detta amministrazione ne dà comunicazione all’Ufficio unico, il quale verifica la possibilità di ricollocare il personale, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, presso altre amministrazioni del Comparto unico oppure, previo accordo, presso altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale.
Pertanto – in virtù del combinato disposto delle norme predette – le amministrazioni del Comparto unico sono tenute a verificare l’esistenza di eventuali situazioni di soprannumero o, comunque, di eccedenze di personale, osservando la seguente procedura.
In caso di verifica positiva, il dirigente responsabile deve dare un’informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto unico.
Trascorsi dieci giorni dalla predetta informativa, l’amministrazione risolve unilateralmente i contratti del personale dipendente che ha raggiunto i requisiti pensionistici e, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della medesima amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.
Qualora non risulti possibile mantenere il personale presso l’amministrazione di appartenenza, questa ne dà comunicazione all’Ufficio unico, il quale verifica la possibilità di ricollocare il personale, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, presso altre amministrazioni del Comparto unico ovvero, previo accordo, presso altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale.
Decorsi novanta giorni dall’informativa del dirigente responsabile, l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile reimpiegare al suo interno e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell’ambito regionale, o che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.
Al momento, non risultano dipendenti del comparto unico regionale collocati in disponibilità.