Fasi della contrattazione e contratti
Ai sensi dell’art. 32 della LR 18/2016 sono state istituite, presso la Regione, due Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto, una per la contrattazione della dirigenza e una per la contrattazione del personale non dirigente, con funzioni di rappresentanza, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva regionale delle amministrazioni del Comparto unico.
Le Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto sono costituite, ciascuna, da tre componenti e nominate con decreto del Presidente della Regione. I componenti sono così designati per ciascuna Delegazione:
a) una unità, con funzioni di Presidente, dalla Giunta regionale;
b) una unità dal CAL;
c) una unità dall'ANCI, sentita I'UNCEM.
Le Delegazioni operano, secondo quanto previsto dagli articoli 33, 35 e 36 della sopra citata LR 18/2016, nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM.
La Delegazione trattante pubblica di Comparto ammette alla contrattazione collettiva di Comparto le organizzazioni sindacali che, con riferimento alle distinte aree di contrattazione del personale dirigente e non dirigente, abbiano nel Comparto unico una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tale fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.