Contrattazione decentrata integrativa

Cos’è

Oltre alla contrattazione collettiva di Comparto, che porta alla sottoscrizione del Contratto collettivo regionale di Comparto (CCRL), di primo livello, è prevista anche una contrattazione integrativa a livello di singolo ente, la cui procedura è stabilita dalla legge e dallo stesso CCRL.

Protagonisti della contrattazione integrativa sono:

  • la delegazione di parte datoriale, i cui componenti (di nomina politica) sono scelti fra soggetti interni all’ente che non ricoprono incarichi di natura politica
  • le organizzazioni sindacali firmatarie del CCRL e la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) dell’ente, dall’altro.

Materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa

La contrattazione integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dalla contrattazione di primo livello, pena la nullità delle clausole apposte e la loro sostituzione.

L’art. 7 del CCRL 19 luglio 2023 – personale non dirigente (triennio normativo ed economico 2019-2021) elenca le materie demandate alla contrattazione integrativa, tra cui si segnalano:

  1. la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva decentrata integrativa tra le diverse modalità di utilizzo
  2. i criteri per l'attribuzione delle misure dei premi correlati alla performance
  3. i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche
  4. i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva decentrata integrativa
  5. l'individuazione delle misure delle indennità ove sia prevista la graduazione

Con riferimento all’Area dirigenti, le materie demandate alla contrattazione integrativa sono individuate dall’art. 6 del CCRL 29 febbraio 2008 (quadriennio normativo 2002-2005, bienni economici 2002-2003, 2004-2005).

Fasi della Contrattazione decentrata integrativa - Area non dirigenti

Entro il mese di febbraio viene adottato l’atto di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata e vengono determinate le altre voci stipendiali accessorie – imputate a bilancio degli enti – nonché acquisita la relativa certificazione da parte dell’organo di revisione.

Entro il 30 aprile vengono avviati i negoziati, che si svolgono nel rispetto delle direttive fornite dall’organo politico competente.

La pre-intesa raggiunta viene inviata, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, all’organo di revisione contabile, unitamente alle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria (secondo schemi approvati dal Mef - art. 40 d.lgs. 165/2001), per la verifica della compatibilità finanziaria ed economica.

Acquisito il parere positivo dell’organo di revisione, nonché l’autorizzazione da parte dell’organo politico di governo dell’ente, la contrattazione integrativa si conclude, entro 60 giorni dall’avvio della sessione negoziale, con la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo, che verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’ente, nella sezione personale – contrattazione integrativa (d.lgs. 33/2013).

Monitoraggio della Contrattazione decentrata integrativa

Entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, il contratto integrativo è trasmesso all’Ufficio unico della Regione, previsto dall’art. 17 della legge regionale 18/2016, assieme alle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, alla certificazione dell’organo di revisione, nonché all’atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa e al relativo parere dell’organo di revisione, per un controllo collaborativo successivo.

Finalità del monitoraggio è la valutazione della corretta applicazione degli istituti contrattuali da parte degli enti e, nel caso, la segnalazione di eventuali disfunzioni o suggerimenti per l’adozione di misure autocorrettive, fermo restando il rispetto dell’autonomia decisionale propria di ciascun ente (art. 37 legge regionale 18/2016).

Normativa di riferimento