Fonti, caratteristiche e procedure
La mobilità volontaria tra enti del Comparto unico è la procedura mediante la quale un dipendente a tempo indeterminato chiede il trasferimento dal proprio ente di appartenenza (ente cedente) ad un altro ente (ente accettante o cessionario), in conseguenza della pubblicazione di uno specifico avviso da parte di tale ultima amministrazione, interessata ad acquisire nuovo personale.
Legge regionale n. 18/2016, art. 23: procedura e conseguenze giuridiche
L’istituto della mobilità di Comparto è disciplinato dall’art. 23 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), il quale detta la procedura che le amministrazioni devono adottare e indica le conseguenze giuridiche che si determinano in capo al dipendente interessato dalla procedura di mobilità.
L’iter procedimentale è caratterizzato dalla pubblicazione di un avviso, da parte dell’amministrazione interessata, finalizzata ad acquisire le istanze dei dipendenti interessati.
Dati salienti dell’avviso
Nell’avviso devono essere indicati: i posti che si intendono ricoprire, la posizione economica attribuibile sulla base delle disponibilità della singola amministrazione, i requisiti e le competenze professionali da possedere.
La pubblicazione
L’avviso di selezione, oltre che all’albo pretorio online dell’ente interessato alla ricerca di personale, è pubblicato nell’apposita sezione del sito Internet della Regione, a cura dell’Ufficio unico.
A seguito della pubblicazione dell’avviso, i dipendenti interessati devono presentare domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, unitamente al nulla osta dell’amministrazione di appartenenza (art. 23, comma 2, l.r. n. 18/2016).
L’interscambio e il suo diverso iter
Tale procedura non è, invece, richiesta nel caso del c.d. interscambio, ossia qualora la mobilità riguardi il contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori, a domanda dei medesimi e previo consenso delle amministrazioni interessate.