Eccedenze di personale

La procedura da osservare in situazioni di soprannumero o eccedenze di personale

In base al combinato disposto dell’art. 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale) e dell’art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero, o rilevino comunque eccedenze di personale, sono tenute ad osservare la seguente procedura:

  • il dirigente responsabile deve darne comunicazione, mediante un’informativa preventiva, alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto unico;
  • trascorsi dieci giorni dall’informativa, l’amministrazione risolve unilateralmente i contratti del personale dipendente che ha raggiunto i requisiti pensionistici e, in subordine, verifica la possibilità di ricollocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della medesima amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro;
  • qualora non risulti possibile mantenere il personale presso l’amministrazione di appartenenza, questa ne dà comunicazione all’Ufficio unico, il quale verifica la possibilità di ricollocare il personale, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, presso altre amministrazioni del Comparto unico ovvero, previo accordo, presso altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale;
  • decorsi novanta giorni dall’informativa del dirigente responsabile, l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile reimpiegare al suo interno e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni del Comparto, o che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione operante sul territorio regionale, secondo gli accordi di mobilità.

Copertura di posti vacanti ed eccedenze di personale

L’art. 19, comma 5, della l.r. n. 18/2016 prevede che le amministrazioni del Comparto unico, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti, devono verificare, presso l’Ufficio unico del sistema integrato di Comparto, la sussistenza di situazioni di eccedenza di personale in altre amministrazioni del Comparto medesimo; di tale verifica va dato atto nell’ambito degli avvisi di mobilità o nei bandi di reclutamento.
Tale disposizione tende ad evitare il collocamento in disponibilità del personale in esubero che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza.


Attualmente non risulta che dipendenti del Comparto unico siano collocati in disponibilità.