- collettiva: riferita all'area Regione e all'area Enti locali e, nell'ambito di queste, al personale dirigente e al personale non dirigente;
- decentrata: si svolge a livello di singolo Ente nell’ambito delle condizioni e dei limiti stabili dalla contrattazione collettiva.
La contrattazione collettiva regionale di lavoro tra la Delegazione trattante pubblica di comparto e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative può avere una prima fase conclusiva che si concretizza in una pre-intesa sottoscritta per la parte pubblica dalla Delegazione stessa, nel rispetto delle direttive fornite dalla Giunta regionale, d’intesa con Consiglio delle autonomie locali (CAL), Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM).
Il testo della pre-intesa viene quindi trasmesso alla Giunta regionale, che autorizza con formale delibera, e sempre d’intesa con CAL, ANCI e UNCEM, la sottoscrizione ufficiale del contratto.
La Giunta stessa trasmette poi il testo dell’accordo alla Corte dei Conti, che verifica la compatibilità finanziaria ed economica del documento: in caso positivo, la Delegazione trattante pubblica di comparto può procedere alla stipula del contratto definitivo.