Si tratta di un Comparto unico di contrattazione, che sottopone a un’unica disciplina contrattuale aspetti retributivi, mansioni, trattamento giuridico dei dipendenti dell’ente Regione e degli altri enti locali presenti sul territorio regionale, sia per l’area dirigenti sia per quella dei non dirigenti.
Perché il Comparto unico
La ratio dell’istituzione del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale è quella di realizzare una riforma del lavoro pubblico alle dipendenze della Regione e degli enti locali presenti sul suo territorio, improntata all’omogeneizzazione delle mansioni e alla conseguente uniformità di trattamento giuridico ed economico del personale, funzionali alla razionalizzazione degli apparati amministrativi e all’accrescimento dell’efficacia ed efficienza degli stessi: in particolare, in una Regione piccola, quale il Friuli Venezia Giulia, la previsione di un Comparto unico di contrattazione fornisce una leva importante e imprescindibile nel governo del sistema Regione-autonomie locali.
Chi fa parte del Comparto unico
Fa parte del Comparto unico il personale dipendente di:
- Regione (Amministrazione regionale, Consiglio regionale ed Enti regionali);
- Comuni, Comunità e Comunità di montagna di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale);
- personale inserito nelle piante organiche aggiuntive – POA costituite ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
- Consorzio per l’Assistenza Medico Psicopedagogica – CAMPP, Consorzio Isontino Servizi Integrati – C.I.S.I., Azienda pubblica di servizi alla persona – ASP “Daniele Moro” di Codroipo, Consorzio Culturale del Monfalconese, Consorzio Boschi Carnici, Ente Parco naturale delle Dolomiti Friulane, Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie;
- Agenzia regionale per la lingua friulana – ARLeF.
Il processo normativo di istituzione: dallo Statuto speciale alla legge regionale 18/2016
L’art. 4 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) dispone, sin dall’origine, che essa ha competenza primaria in materia di “ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto”.
La potestà legislativa primaria in materia di pubblico impiego era, dunque, limitata al personale della Regione (Amministrazione regionale, Consiglio regionale ed Enti regionali), mentre il personale degli altri enti locali presenti sul territorio regionale era assoggettato alla disciplina nazionale.
L’estensione al personale dei Comuni e degli altri enti locali
Con l’inserimento del numero 1-bis) all’art. 4 dello Statuto di autonomia, operato dall’art. 5, comma 1, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, la Regione è divenuta titolare di potestà legislativa primaria anche in materia di “ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”.
Su questa base normativa, il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), all’art. 15, comma 1, ha stabilito che “spetta alla Regione disciplinare l’ordinamento del personale dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali”: l’autonomia legislativa in materia di pubblico impiego viene pertanto estesa anche al personale dei Comuni e degli altri enti locali.
La legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (art. 127) ha istituito il Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, di cui in origine facevano parte i dipendenti di Consiglio regionale, Amministrazione regionale, Enti regionali, Province, Comuni, Comunità montane e degli altri Enti locali.
Il Comparto unico si consolida
Con la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), per la prima volta in modo organico, il legislatore del Friuli Venezia Giulia ha introdotto una disciplina applicabile all’intero personale del Comparto, nella prospettiva di consolidare il percorso di uniformità di trattamento del personale regionale e locale.
Normativa di riferimento
- L. cost. 1/1963 Statuto Speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
- L.r. 13/1998, art. 127 Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali
- L.r. 18/2016 Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale