Reclutamento

Il contesto normativo e la competenza legislativa primaria del Friuli Venezia Giulia

Come si accede al pubblico impiego? La Costituzione italiana, all’articolo 97, stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

La potestà legislativa primaria che la Regione Friuli Venezia Giulia ha in materia di pubblico impiego è stata estesa al personale dei Comuni e degli altri enti locali, in virtù dell’iter normativo descritto in “Cos’è il comparto unico”, come previsto dall’articolo 4, numero 1 e 1-bis dello Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia.

Diverse sentenze della Corte costituzionale – tra queste merita una citazione particolare la 276/2020 – hanno ribadito che le regole di accesso all’impiego costituiscono espressione della competenza regionale in materia di organizzazione amministrativa del personale, vincolata solo al rispetto dei limiti costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità e dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica.

Il legislatore del Friuli Venezia Giulia ha disciplinato per la prima volta in modo organico l’intero personale del Comparto con la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, nella prospettiva di consolidare il percorso di uniformità di trattamento del personale regionale e locale.

Le disposizioni statatali in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni volte a raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rientrano in una categorizzazione a parte e non vengono illustrate in questo contesto.

Assunzione del personale non dirigente

Per coprire i posti vacanti del personale non dirigente, gli enti del Comparto unico utilizzano le modalità indicate all’art. 20 della L.r. n. 18/2016:

  • immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre amministrazioni del Comparto, dichiarati in eccedenza
  • mobilità di comparto
  • mobilità intercompartimentale
  • procedure selettive o avviamento dalle liste di collocamento
  • utilizzo di graduatorie, in corso di validità, di concorsi pubblici già esperiti da altre pubbliche amministrazioni
  • contratti di formazione e lavoro
  • progressioni fra le categorie

La modalità di assunzione elencate sono tra loro alternative, ad eccezione dell’immissione in ruolo del personale dichiarato eccedente (definito dall’articolo 22 della L.R. 18/2016), come disposto dall’art. 19, comma 5, della legge medesima.

Altre modalità sono: comando, distacco e utilizzo con convenzioni, procedure di stabilizzazione del personale, avviamento a selezione, collocamento obbligatorio delle categorie protette. Per un approfondimento su queste e per le tipologie contrattuali di lavoro flessibile, lavoro a tempo determinato, somministrazione di lavoro, apprendistato, contratto di formazione lavoro, tirocini, contratto di prestazione occasionale, etc. si consiglia di consultare il Vademecum dedicato.

Accesso alla qualifica di dirigente

L’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico avviene per corso concorso o per concorso (art. 8, comma 1, della L.R. 18/2016). Le amministrazioni definiscono con proprio regolamento – fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 8 – la disciplina delle procedure concorsuali relativamente agli aspetti elencati all’art. 26, comma 6 (requisiti generali di accesso e i titoli valutabili, contenuti dei bandi di concorsi, etc.).

Normativa di riferimento